Il Regolamento UE 2019/6 relativo ai farmaci veterinari è entrato in vigore il 28/1/2019 e si applica a decorrere dal 28/1/2022. Il regolamento reca nuove disposizioni in materia di medicinali veterinari,relativamente alle autorizzazioni, fabbricazione e immissione in commercio, alla distribuzione , alla prescrizione e all’impiego dei medicinali e prevede nuovi criteri per i controlli e le ispezioni.
In particolare era prima di questa norma ed è confermata l’obbligo per i detentori di animali destinati alla produzione di alimenti conservare le registrazioni sui medicinali che utilizzano. La differenza consiste che prima avevamo un registro cartaceo ora è elettronico cui si accede attraverso la piattaforma del ministero della salute settore veterinario.
Inutile dire quanto questo complica la vita a tutti gli apicoltori che peraltro usano farmaci che non necessitano di ricetta.
Molti hanno inteso questa norma immediatamente operativa per il nostro mondo creando paura complice anche i messaggi giunti dal ministero informativi dell’attivazione del registro elettronico.
In realtà leggendo bene le norme è riportato “Fattispecie escluse dalla registrazione dei trattamenti (equini e api) e prosegue: In questo periodo transitorio di sei mesi nelle more della definizione di specifiche regole informatiche per i singoli settori le registrazioni dei trattamenti esclusivamente elettronici non si applicano al settore degli equini…. al settore apistico in considerazione dell’utilizzo di specialità medicinali veterinarie senza obbligo di prescrizione medico-veterinaria per cui è necessario implementare un sistema di registrazione non necessariamente vincolato alla prescrizione e disperazione”.
In merito assieme all’UNAAPI abbiamo chiesto un incontro al Ministero della salute.